L’albo dei consulenti tecnici del giudice è istituito presso ogni tribunale
Se il giudice ha bisogno di particolari accertamenti, può farsi assistere da esperti, denominati consulenti tecnici in ambito civile e periti in ambito penale, iscritti all’albo.
L'albo è tenuto dal presidente del tribunale e tutte le decisioni relative all'ammissione all'albo sono prese da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica e da un professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal Consiglio dell'ordine o dal collegio della categoria a cui appartiene chi richiede l'iscrizione.
Normativa di riferimento:
Art. 61 cpc, art. 13 disp.att. cpc per ciò che riguarda i consulenti tecnici in materia civile
Art. 67 disp. att. cpp per ciò che riguarda i periti in materia penale
Dove:
La domanda di iscrizione all'albo dei consulenti tecnici del giudice si presenta al tribunale competente per territorio in relazione al luogo di residenza del richiedente.
Fonte: Ministero della Giustizia